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Il presente sito di e-commerce vende fra gli articoli disponibili i semi di cannabis. I suddetti semi, in base alla legge 412 del 1974 (Art.1, Comma 1, Lett. B - Convenzione Unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e Tabella I Decreto Ministero della Salute 11/04/2006), non sono considerati legalmente Cannabis e quindi esulano da tale nozione: ciò significa che essi non sono da considerarsi sostanza stupefacente. Ai sensi degli articoli 28 e 73 del DPR 309/90, in Italia la coltivazione della Cannabis è proibita a meno di non disporre di apposita autorizzazione (Art. 17 DPR 309/90). È quindi tassativamente vietata la coltivazione dei semi venduti tramite questo sito che potranno essere utilizzati unicamente a fini collezionistici e/o di preservazione genetica.

Saltoquanticoseeds.com vende i semi con la riserva che essi non siano usati dagli acquirenti secondo modalità in conflitto con la legge. Qualora se ne faccia un utilizzo diverso da quanto previsto dalla legge, la responsabilità ricadrà solo ed unicamente su chi ha infranto la legge.

Si precisa inoltre che le informazioni, immagini e descrizioni relative ai semi di canapa, sono da considerarsi unicamente a scopo informativo e non s'intende in alcun modo promuovere utilizzi differenti da quanto previsto dalla legge.
 

Convenzione di Ginevra del 30 marzo 1961

Articolo 1

Salvoindicazione espressa in senso contrario e salvo il contesto richieda diversamente, le definizioni seguenti si applicano a tutte le disposizioni della presente convenzione: 

  1. a) il termine "Organo" indica l'organo internazionale di controllo degli stupefacenti; 
    b) il termine "cannabis" indica le sommita' fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici) la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione; 
    c) l'espressione "pianta di cannabis" indica qualsiasi pianta del tipo cannabis; 
    d) l'espressione "resina di cannabis" indica la resina separata, grezza o raffinata, ottenuta dalla pianta di cannabis; 
    e) il termine "albero di coca" indica qualsiasi specie di arbusto del tipoeritroxilon; 
    f) l'espressione "foglia di coca" indica la foglia della pianta di coca eccetto la foglia la cui ecgonina, cocaina e ogni altro alcaloide ecgoninico siano stati completamente estratti; 
    g) il termine "Commissione" indica la Commissione degli stupefacenti del Consiglio; 
    h) il termine "Consiglio" indica il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite; 
    i) il termine "coltura" indica la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca e della pianta di cannabis; 
    j) il termine "stupefacente" indica qualsiasi sostanza di cui alle tabelle I e II, sia essa naturale che sintetica; 
    k) l'espressione "Assemblea generale" indica la Assemblea generale delle Nazioni Unite; 
    l) l'espressione "traffico illecito" indica la coltura o qualsiasi traffico di stupefacenti contrari ai fini della presente convenzione; 
    m) i termini "importazione" e "esportazione" indicano, ciascuno col proprio significato particolare, il trasporto materiale di stupefacenti da uno Stato ad un altro Stato o da un territorio ad un altro territorio dello stesso Stato; 
    n) il termine "fabbricazione" indica qualsiasi operazione, diversa dalla produzione, che permetta di ottenere stupefacenti e comprende sia il depuramento che la trasformazione di stupefacenti in altri stupefacenti; 
    o) l'espressione "oppio medicinale" indica l'oppio che ha subito il necessario trattamento per la sua utilizzazione terapeutica; 
    p) il termine "oppio" indica il lattice reso denso del papavero da oppio; 
    q) l'espressione "papavero da oppio" indica la pianta della, specie Papaver-somniferum, L; 
    r) espressione "foglia di papavero" indica qualsiasi parte (eccetto i semi) del papavero da oppio, dopo la falciatura; 
    s) il termine "preparato" indica un miscuglio, solido o liquido, contenente uno stupefacente; 
    t) il termine "produzione" indica l'operazione che consiste nel raccogliere l'oppio, la foglia di coca, il cannabis e la resina di cannabis delle piante che li forniscono: 
    u) le espressioni "tabella I", "tabella II". "tabella III" e "tabella IV" si riferiscono alle liste di stupefacenti o di preparati allegate alla presente convenzione e che potranno essere modificate volta a volta conformemente all'articolo 3; 
    v) l'espressione "Segretario generale" indica il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 
    w) l'espressione "scorte speciali" indica le quantita' di stupefacenti tenute in un paese o in un territorio dal Governo di quel paese o territorio per le proprie necessita' speciali e in previsione di circostanze eccezionali; l'espressione "necessita' speciali" deve intendersi conseguentemente; 
    x) il termine "scorte" indica la quantita' di stupefacenti tenute in un paese o territorio e destinate: 
  2. I) A un consumo medico e scientifico in quel paese o territorio; 
    II) Alla fabbricazione e alla preparazione di stupefacenti e di altre sostanze in quel paese o territorio; 
    III) All'esportazione; ma non include le quantita' di stupefacenti tenute in un paese o territorio da: 
    IV) I farmacisti o altri distributori al dettaglio autorizzati e gli enti o le persone qualificate all'esercizio debitamente autorizzato dalle loro funzioni terapeutiche o scientifiche; 
    V) In quanto scorte speciali. 
  3. y) Il termine "territorio" indica qualsiasi parte di uno Stato che e' considerata come una entita' distinta per l'applicazione del sistema di certificati d'importazione e di autorizzazione d'esportazione previsto all'articolo 31. Tale definizione non si applica al termine "territorio" cosi' come e' adoperato negli articoli 42 e 46.

Ai fini della presente convenzione, uno stupefacente sara' considerato consumato allorche' sara' stato fornito ad ogni persona o azienda per la distribuzione al dettaglio, per l'uso medico o per la ricerca scientifica; la parola "consumo" va intesa conformemente a questa definizione.

Legge 412 del 1974

Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 ed il protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972
  2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 41 della convenzione e all'articolo 18 del protocollo.

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 309/90

Articolo 17

  1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanita'.
  2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti. 
  3. L'importazione, il transito e l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi e' munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanita' in conformita' delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V del presente testo unico.
  4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo unico.
  5. Il Ministro della sanita', nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa e' subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di Finanza nonche', quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e' soggetto alla tassa di concessione governativa.

Articolo 28

  1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, e' assoggettato a sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
  2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
  3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.

Articolo 73

  1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
    1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
  2. a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
    b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta'.
  3. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
    3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
    4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’ articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
    5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
    5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
    5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.
    6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata.
    7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
    7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

 

 

 

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